
Metodologia
Il Rating degli Enti Pubblici REP si basa sulla metodologia degli Indici di Sostenibilità ESG, utilizzati sui mercati finanziari per il mondo corporate, adattata al mondo delle PA.
L’Indice di Capacità Amministrativa (o Rating degli Enti Pubblici) si basa su indicatori costruiti prevalentemente sulla base dei dati che le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate a pubblicare dalle norme vigenti, e in particolare dal d.lgs. 33/2013 e dalla l. 190/2012.
Si tratta di indicatori non solo economico-finanziari, ma anche e soprattutto di indicatori qualitativi, attinenti alla sostenibilità ESG (Environmental, Social, Governance) delle PA.
Il modello si avvale della metodologia degli Indici di Sostenibilità ESG, utilizzati sui mercati finanziari per il mondo corporate, e si compone di due livelli di analisi: le macroaree e gli indicatori.
Le macroaree sono sei:
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A ogni macroarea è assegnato uno score massimo ponderato su base 100.
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Ciascuna macroarea è declinata in indicatori, cui viene attribuito uno score massimo su base 100, anch’esso ponderato sulla base della rilevanza assegnata.
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Per ogni indicatore alla PA analizzata può essere assegnato lo score massimo (pari al 100% dello score), medio (pari alla metà dello score) o minimo (pari al 10% dello score).
Qualora la PA analizzata non abbia pubblicato il dato relativo all’indicatore, viene assegnata una valutazione con score pari a zero: questo perché l’obbligo normativo di pubblicazione non può e non deve essere disatteso, tanto meno da una PA, che spende denaro pubblico. In altre parole, il non-dato viene valutato come un dato.
Al termine dell’analisi e dell’attribuzione degli score, un set di algoritmi consente di elaborare il Rating REP sintetico della singola PA in comparazione con le PA della stessa tipologia, posizionandola lungo un ranking: è così possibile misurare la sua distanza dal benchmark di riferimento, costituito dal miglior rating possibile in quel dato momento in quella data tipologia di PA.
Sistema di score con sette classi di rating
Rating pubblico | Score del Rating | Classe di rating |
---|---|---|
90-100 | Excellent | |
80-89 | Very Good | |
60-79 | Good | |
50-59 | Satisfactory | |
40-49 | Weak | |
20-39 | Poor | |
1-19 | Fallible |
Il Rating sintetico è disaggregabile in ciascuna delle sei macroaree e per singoli indicatori.
La determinazione degli indicatori, dei punteggi e dei pesi da attribuire, delle soglie di definizione delle classi di Rating, è stata realizzata sulla base delle competenze e dell’esperienza dei responsabili della ricerca, che, oltre ad essere fondatori di Fondazione Etica, vantano un bagaglio di oltre venti anni di ricerca sulla sostenibilità ESG.
Il modello, tutelato da deposito del copyright e dalla registrazione del relativo marchio e logo, è concesso in licenza esclusiva a REP da Fondazione Etica.
La fonte principalmente utilizzata è quella indicata dal d.lgs. 33/2013, modificato dal successivo d.lgs. 97/2016: la sezione Amministrazione Trasparente all’interno dei siti web delle Pubbliche Amministrazioni.
Le fonti comprendono anche, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le banche dati di:
Non è prevista, invece, la richiesta sistematica di informazioni direttamente alla singola Amministrazione analizzata, neanche dopo l’introduzione dell’accesso civico generalizzato.
Tale scelta metodologica si basa sulla considerazione che le informazioni necessarie al calcolo dell’Indice, da un lato, devono essere pubblicate per legge, e, dall’altro, rientrano nel dovere di accountability che le PA hanno nei confronti degli stakeholder.
Il legislatore, in Italia, ha introdotto obblighi stringenti in materia di trasparenza, integrità e performance delle PA: con l. 241/1990, l. 59/1997 e l. 15/2009, oltre che con i più recenti d. lgs. 90/2014, l. 124/2015, d.lgs. 97/2016.
Tuttavia, è con la legge 190 del 2012 e soprattutto con il decreto legislativo 33 del 2013 che c’è stato un cambio di passo radicale.
Il Decreto 33/2013, in particolare, ha imposto alle PA di essere non solo trasparenti, ma di esserlo in modo standardizzato, dovendo pubblicare tutte le stesse informazioni, nello stesso modo, con la stessa cadenza e nella stessa sezione dei rispettivi siti web.
Il legislatore ha tradotto il concetto generale di trasparenza in quello specifico di accountability.
La differenza non è terminologica, ma sostanziale, perché consente da un lato, la conoscenza completa di una PA e, conseguentemente, la sua valutazione; e, dall’altro, la comparazione tra PA della stessa tipologia.
D. Lgs. 33/2013
1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di (...) favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La trasparenza (...) concorre ad attuare il principio (...) di buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità (...). Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
Così scrive il Dipartimento della Funzione Pubblica sul sito qualitapa.gov.it.
"Rendere fruibili e accessibili i dati che riguardano la collettività, in modo che tutti ne possano usufruire, non è un’innovazione destinata solo a pochi specialisti, ma coinvolge tutti, poiché consente di ottenere informazioni, che di fatto sono già degli utenti, ma in maniera trasparente e diretta, rendendo i cittadini più informati e quindi più consapevoli. Non vi è dubbio, infatti, che avere a disposizione i dati sulla rendicontazione di bilancio del proprio Comune oppure dati che riguardano traffico, ambiente ecc. possano essere un patrimonio che ogni cittadino ha il diritto di conoscere".
Tutti i Paesi membri UE, ad eccezione dell’Austria e del Lussemburgo, hanno adottato una norma sul diritto di accesso, il cosiddetto FOIA (Freedom of Information Act) che poggia su due pilastri:
Il FOIA consente di accedere a dati e informazioni su e delle PA. Per alcuni Paesi è più complesso che per altri, in quanto hanno puntato sul primo pilastro trascurando il secondo. Tutti, però, per accedere e restare Paesi Membri UE, hanno l’obbligo di rispettare standard minimi non solo di democrazia, ma anche di trasparenza, prevenzione della corruzione ed efficienza della public governance: in altri termini, di capacità amministrativa.
“Il buon governo e la qualità delle amministrazioni pubbliche vanno chiaramente nell'interesse dei cittadini dell'UE e degli Stati membri, al fine di ottenere il massimo valore da fondi pubblici limitati e creare un'interfaccia pubblico-privato che aumenti l'occupazione e la crescita. A livello mondiale, i dati sono inconfutabili: l'elevata produttività, le economie ad alto reddito per abitante sono quelle con le istituzioni pubbliche più efficaci ed efficienti”.
Commissione Europea - Measuring Public Administration: A Feasibility Study for Better Comparative Indicators in the EU